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TFR e Fondi pensione: nella trappola del silenzio assenso Stampa E-mail
I neoassunti devono decidere entro sei mesi
      Scritto da Giuseppe Altamore
14/01/07
Ultimo Aggiornamento: 01/07/07

professioni_collage.jpgEntro sei mesi dall'assunzione, i lavoratori dipendenti del settore privato assunti dopo il 1 gennaio 2007 sono chiamati a scegliere come impiegare il proprio Tfr. (Per quelli assunti precedentemente, la scadenza era il 30 giugno 2007: ogni decisione riguardava solo il Tfr futuro, quello già maturato resta in azienda e sarà pagato dalla medesima all’atto della cessazione dell’attività lavorativa).

Chi destina il Tfr al fondo pensione non può più tornare sui suoi passi: la scelta è irrevocabile. Al contrario, chi decide di mantenere il proprio Tfr in azienda può sempre, in un secondo momento, cambiare idea. (Quindi, può riesaminare la questione con calma, per optare magari successivamente per il fondo pensione. L’importante è rendere nota la propria decisione, evitando le conseguenze capestro (che vedremo più avanti) del silenzio-assenso. Ndr)
In ogni caso, occorre tener presente che coloro che hanno incominciato a lavorare prima del 29/4/1993 (data di entrata in vigore della prima normativa istitutiva della previdenza complementare: D.Lgs. 124/93), in caso di adesione a un fondo, potevano destinare una quota di Tfr definita a livello contrattuale (spesso il 33 per cento). Costoro, successivamente, in caso di adesione a un fondo, dovevano invece destinare tutto il Tfr al fondo.

Ora tutti sono chiamati a decidere. La scelta può essere esplicita. In questo caso, bisogna scegliere, entro sei mesi dalla data di assunzione (chi era già in servizio al 1° gennaio 2007, come detto, doveva farlo entro il 30 giugno 2007) se:
destinare il Tfr a una forma pensionistica complementare (se il lavoratore non è già iscritto a un fondo pensione, deve dare l’adesione formale al fondo pensione chiuso o aperto) (per la differenza tra TFR, fondi pensione chiusi e aperti, v. infra. Ndr);
tenere il Tfr presso il datore di lavoro. Per le aziende con almeno 50 dipendenti, l’intero Tfr è trasferito al "fondo per l’erogazione del Tfr ai dipendenti del settore privato" gestito dall’Inps per conto dello Stato. Le aziende con meno di 50 dipendenti trattengono invece presso di sé il Tfr maturato. Sia in un caso sia nell’altro restano sempre valide le norme che regolano il Tfr.

La scelta è definita come tacita quando il lavoratore decide di non scegliere. In questo caso il silenzio si intende come assenso al trasferimento del Tfr:

  • al fondo pensionistico previsto (detto negoziale o chiuso) da accordi o contratti collettivi o attraverso accordo aziendale che deve essere comunicato al lavoratore;
  • in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda;
  • in via residuale alla forma pensionistica complementare istituita presso l’Inps (da non confondere col fondo del Tfr e, al momento, non ancora attiva).

Il datore di lavoro comunica al dipendente che non ha scelto, trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi, a quale fondo verrà devoluto il suo Tfr.

I lavoratori, iscritti a una forma di previdenza obbligatoria prima del 29/4/1993, possono decidere, se già iscritti a un fondo di previdenza complementare, di mantenere presso l’azienda il Tfr residuo (quello non già conferito al fondo) o di destinarlo integralmente al fondo cui sono iscritti. Coloro i quali non sono ancora iscritti ad alcun fondo possono decidere di mantenere il fondo presso l’azienda ovvero di devolvere il Tfr al fondo solo in parte: nella misura stabilita dai contratti collettivi e comunque in misura non inferiore al 50 per cento. In tal caso, la quota di Tfr che resta in azienda segue le regole generali circa il trasferimento all’Inps per le aziende con almeno 50 dipendenti. È sempre possibile successivamente destinare al fondo il Tfr in misura maggiore o interamente. Chi non decide alcunché (decisione tacita) avrà il trasferimento integrale del Tfr al fondo pensione secondo le regole già indicate.

È importante avere presente che la decisione esplicita o tacita di utilizzo del Tfr (cioè di non lasciarlo all'azienda) comporta di fatto l’iscrizione al fondo di previdenza complementare, ma, senza l’adesione esplicita al fondo, non si ha diritto alla contribuzione a carico del datore di lavoro prevista dagli accordi contrattuali (!!!). L’azienda avrebbe dovuto fornire al lavoratore le informazioni sulle scelte possibili. Ogni dipendente dovrebbe avere pertanto ricevuto debite istruzioni.


TFR O FONDI PENSIONE? OPINIONI A CONFRONTO

Perché SI' ai fondi pensione (intervista a Giuliano Cazzola)
"La previdenza pubblica è solo una promessa"

Giuliano Cazzola, docente di Diritto previdenziale all'Università di Bologna e autore del libro Guida ai fondi pensione 2005 (Bancaria Editrice, 300 pagine, 25 euro). Cazzola è uno dei massimi esperti di questioni previdenziali.

Perché può essere utile aderire a un fondo pensione?
«La previdenza obbligatoria non sarà più in grado di garantire un trattamento pensionistico adeguato se non a costi sempre più elevati, destinati a divenire ben presto insostenibili. È necessario allora differenziare le forme di tutela previdenziale, integrando la pensione pubblica con una privata a capitalizzazione individuale. Mentre la prima ha dietro di sé soltanto delle promesse (sia pure garantite dallo Stato), la seconda si basa su risorse "vere" intestate a un solo lavoratore, opportunamente investite e irrobustite coi rendimenti ottenuti. Inoltre, nei fondi pensione il lavoratore potrà versare non solo il Tfr e la propria quota di contribuzione, ma anche quella del datore. E potrà dedurre dal fisco più di 5.000 euro di versamenti ogni anno».

La gestione dei fondi è sufficientemente trasparente?
«La governance dei fondi collettivi è affidata per legge alle parti sociali, la gestione delle risorse a soggetti professionali tenuti ad attenersi alle convenzioni. Inoltre, i fondi sono obbligati non solo a rispettare le leggi, ma anche le direttive ministeriali e della Covip (l’autorità di vigilanza), nonché i loro statuti».

Secondo la Covip, il rendimento del Tfr negli ultimi cinque anni è stato simile a quello dei fondi pensione: perché allora scegliere di aderire alla previdenza complementare?
«I rendimenti dei fondi sono stati peggiori del Tfr soltanto nei primi anni 2000, quando i mercati finanziari sono andati in crisi. Nel medio e nel lungo periodo, tuttavia, i rendimenti dei fondi sono migliori di quelli del Tfr che, come è noto, sono stabiliti dalla legge (il 75 per cento dell’inflazione più 1,5 punti). Al lavoratore viene concessa l’opportunità di aderire a un fondo o a qualunque forma di previdenza complementare, avvalendosi di una risorsa di cui è titolare, ma della quale altrimenti potrebbe disporre soltanto all’atto della risoluzione del rapporto. Non c’è alcun obbligo in proposito. Da un fondo si può uscire dopo due anni. Per di più è consentito di ottenere, in caso di bisogno, anticipazioni della posizione individuale».

La pensione integrativa sarà liquidata da una compagnia assicurativa, c’è da fidarsi?
«La compagnia si limita a trasformare il capitale in rendita sulla base di un calcolo attuariale (che considera l’attesa di vita dell’interessato) per formulare il quale è senza dubbio l’istituzione più competente e sperimentata. Poi una compagnia di assicurazione può essere scelta anche come gestore del patrimonio. Le assicurazioni sono state le prime a occuparsi di questi problemi; non dobbiamo giudicarle avendo presente solo le distorsioni della Rc auto».

Le spese di gestione sono spesso sotto accusa perché decurtano il rendimento del fondo pensione...
«Certo. Sappiamo che le polizze individuali sono le più onerose, mentre i costi dei fondi collettivi sono meno cari. Eppure le polizze hanno avuto una crescita enorme. Sono ormai più di 800.000. Contano molto anche i rendimenti e il regime fiscale, oggi pari all’11 per cento. Se dovesse aumentare...».

Ci sono dubbi che la previdenza integrativa possa davvero garantire i giovani lavoratori, è così?
«Purtroppo i giovani lavoratori spesso non dispongono né di un reddito sufficiente per finanziare l’iscrizione a un fondo né del Tfr che è un istituto riservato solo ai dipendenti. Sarebbe stato utile venire incontro ai giovani precari consentendo loro una maggiore deducibilità fiscale (circa 7.000 euro l’anno) dei versamenti alla previdenza privata».



Perché NO ai fondi pensione (intervista a Beppe Scienza)
"E' prudente tenersi ben stretto il Tfr"

Beppe Scienza, docente di Metodi e modelli per la pianificazione economica all'Università di Torino e autore del libro Il risparmio tradito (ed. Cortina, 191 pagine, 12,40 euro).

Che cos’è che non va nella legge sulla destinazione del Tfr alla previdenza complementare?
«Oltre alla subdola clausola del silenzio-assenso, soprattutto una grave disparità di trattamento: chi tiene il Tfr nella forma attuale potrà sempre cambiare idea; chi passa alla previdenza complementare, non potrà mai tornare sui suoi passi. Poi ci sono vere e proprie assurdità».

Ci faccia un esempio...
«Nei fondi pensione chiusi piazzeranno i propri uomini (e donne) sia i sindacati sia le aziende. Ma qui la concertazione non ha nessun fondamento: i soldi nei fondi spettano solo ai lavoratori che aderiscono. Che cosa c’entrano i datori di lavoro?».

Eppure è una legge che gode di un largo consenso…
«Diciamo pure che è un esempio da manuale di un provvedimento cosiddetto bipartisan: il Governo Prodi ha anticipato in fretta e furia la riforma Maroni-Tremonti, praticamente senza cambiarne una virgola».

Ma nella sostanza conviene tenersi il Tfr o aderire a un fondo pensione?
«Per chi entra ora nel mondo del lavoro, rinunciare al Tfr vuol dire non ricevere più la liquidazione nel momento in cui venisse licenziato: già questo è molto grave. Per tutti significa che, all’età della pensione, almeno metà del capitale nel fondo sarà obbligatoriamente convertito in una rendita a condizioni decise da altri. In ogni caso è prudente tenersi ben stretto il Tfr finché non esistono fondi che garantiscano il potere d’acquisto delle somme versate».

Quali garanzie abbiamo che la gestione dei fondi sia trasparente?
«La legge sulla previdenza complementare non impone nessuna particolare trasparenza, per cui è scontato che essa sarà ancora minore rispetto a quella (quasi nulla) dei fondi comuni d’investimento».

È vero che la pensione integrativa sarà liquidata un giorno da una compagnia di assicurazioni?
«Potrebbe anche essere lo stesso fondo pensione a farlo. In entrambi i casi si corrono rischi d’insolvenza, perché non esiste nessun fondo di garanzia, come invece per i soldi depositati in banca».

Chi ci guadagna di più dai fondi pensione: il lavoratore o il gestore?
«Il gestore ci guadagna comunque vadano le cose. Il rischio è scaricato tutto sul lavoratore, che può guadagnarci o rimetterci anche molto. Il vero vantaggio del Tfr non risiede comunque in un’alta redditività, ma in un’elevata sicurezza».

Ma i fondi pensione possono anche fallire?
«No, ma in situazioni come quelle degli anni Settanta, un fondo azionario perderebbe anche il 75 per cento del suo valore reale. In un caso simile i ¾ della pensione integrativa andrebbero in fumo. Il limite di tutta la previdenza complementare è l’assenza di garanzie in termini reali, mentre il Tfr difende egregiamente il potere d’acquisto delle somme accantonate».


(inchiesta pubblicata su Famiglia Cristiana del 14-1-2007 - Sono state effettuate dopo il 30 giugno alcune correzioni redazionali, per rendere con maggiore chiarezza il contenuto - ancora attuale - dell'articolo)


TFR, FONDI PENSIONE "APERTI" E "CHIUSI": LE DIFFERENZE (inserto redazionale)

Poiché - come abbiamo spiegato nell'articolo che esamina la riforma previdenziale - l’ammontare della pensione oscillerà tra il 50 e il 70% dell’ultimo reddito, chi non vuole ridurre troppo il suo tenore di vita dovrà costruirsi una previdenza integrativa:  fondi pensione acquistati con la smobilizzazione del TFR (c.d. secondo pilastro, cui contribuiscono anche i datori di lavoro); polizze previdenziali private o fondi pensione acquistati con ulteriori contributi volontari del lavoratore (c.d. terzo pilastro). Quanto al terzo pilastro, bisognerebbe che ogni lavoratore riesca a creare un capitale da investire in queste forme di previdenza: e non è facile con i soli risparmi…

Il TFR (Trattamento di fine rapporto: la c.d. liquidazione) è la somma che viene liquidata al dipendente, in un'unica soluzione sotto forma di capitale (e non, quindi, come rendita periodica), al termine del periodo di lavoro in un'azienda. Il suo ammontare si determina accantonando annualmente una somma percentuale (6,91%) della retribuzione utile, e rivalutando tale somma con l'applicazione annua di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo (Istat). Insomma, essendo la rivalutazione legata all'incremento del costo della vita, al termine della carriera lavorativa l'ammontare complessivo del TFR avrà mantenuto il potere d'acquisto degli accantonamenti effettuati (senza rivalutazioni superiori, ma anche senza rischi particolari).
Del TFR (ma non dell'equivalente dei dipendenti pubblici) dopo otto anni si può chiedere un anticipo sino al 70% per l’acquisto della prima casa (per sé o per i figli) e per spese mediche urgenti.

I fondi pensione sono la forma di previdenza integrativa più diffusa al mondo: sono fondi d’investimento che possono fare investimenti a lungo termine (quelli più remunerativi) perché sanno che le quote dei partecipanti sono vincolate: non possono essere ritirate sino all'età del pensionamento (mentre il TFR viene liquidato al termine di ogni rapporto lavorativo). Le eccezioni (anticipi per spese urgenti) sono simili a quelle previste per il TFR.
Il fondo pensione ha una fruizione meno “flessibile” del TFR anche perché a scadenza può essere liquidata come capitale solo una quota che può arrivare a un terzo (senza penalizzazioni fiscali; altrimenti sino alla metà). Il resto viene erogato necessariamente come prestazione pensionistica, visto che i fondi sono stati pensati proprio per integrare quella ordinaria.
Di fondi pensione ne esistono due tipi: quelli “chiusi” o “contrattuali” o “negoziali” o “di categoria”, riservati ai lavoratori di un settore; e quelli “aperti”, creati da banche, assicurazioni, società di investimento, che sono accessibili a tutti. La legge ha previsto alcune agevolazioni in più per i fondi chiusi (su pressione dei sindacati, che partecipano alla ‘supervisione’ di tali fondi): un contributo ulteriore del 2% a carico del datore di lavoro, e il silenzio assenso per la destinazione dei soldi del lavoratore (ovvero: se entro il 30 giugno 2007 – il lavoratore non ha avrà comunicato di voler conservare la formula del TFR o di destinare il suo accantonamento ad un fondo aperto, i soldi andranno automaticamente nel fondo chiuso di categoria, senza peraltro il contributo del datore di lavoro). Queste due agevolazioni sono state fortemente criticate da banche, assicurazioni e associazioni di consumatori, perché limitano la concorrenza tra fondi e impediscono ai lavoratori di scegliere i fondi migliori, spingendo i loro soldi verso fondi probabilmente meno efficienti e meno remunerativi di quelli aperti. Si spera di estendere il contributo del 2% anche a chi sceglie un fondo aperto.
Dei fondi pensione esistono tre profili: al maggiore rischio (corrispondente ad una maggiore quota d'investimento in azioni) dovrebbe corrispondere un maggior rendimento, e quindi un maggior valore finale. I fondi, se ben amministrati, dovrebbero offrire a scadenza un capitale maggiore di quello ricavabile con il TFR.

Ulteriori dettagli su: www.tfr.gov.it, speciale Il Sole24Ore



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