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Aborto, pillola Ru 486
Un aiuto concreto alla vita Stampa E-mail
Aiutare le donne che attendono un figlio significa applicare correttamente la legge 194
      Scritto da Carlo Casini
10/04/06
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Pubblichiamo il testo dell'Audizione del Movimento per la vita italiano tenutasi il 10-1-2006 nell'ambito dell'indagine parlamentare conoscitiva sull'applicazione della Legge 194/78.

Presentazione.

Il Movimento per la vita italiano (MPVI) è una Federazione di 550 associazioni locali variamente denominate: Centri di Aiuto alla Vita (CAV), Movimenti per la Vita (MPV), Case di accoglienza, servizi di accoglienza (SAV). I CAV e i SAV costituiscono le strutture principali che operano sul piano della prevenzione all’aborto con il metodo della condivisione delle difficoltà derivanti da una gravidanza.

Attualmente essi sono 288. Il primo CAV fu costituito nel 1975.

Una esperienza trentennale

Lo specifico contributo che possiamo offrire in questa indagine conoscitiva si fonda, dunque, su una trentennale esperienza. Essa è già raccolta, in cifre, valutazioni e proposte, in una pubblicazione che mettiamo a disposizione di ogni Commissario: “Prevenzione dell’aborto e volontariato: dall’esperienza alla proposta”. Si tratta di un volume edito, nel 2002, da Cantagalli che contiene i dati relativi al lavoro di prevenzione svolto nell’arco di 12 anni, dall’1-1-90 al 31-12-2001.

Di questo testo un editorialista noto ed esperto, come Sandro Magister, ha scritto sull’Espresso on line: “Questo dossier è controinformazione pura su un tema che, in larga parte, è tabù perché dice proprio quello che i rapporti ufficiali – e con essi l’informazione corrente – tacciono”.

Questo documento è redatto sulla base di rapporti a cadenza annuale denominati “Vita CAV” predisposti sistematicamente solo a partire dal 1990. Poiché il volume: “Prevenzione dell’aborto e volontariato” abbraccia una documentazione che arriva solo fino al 2001, mettiamo a disposizione anche il dossier annuale “Vita CAV” del 2005 che reca i dati del 2004, ma che nel grafico 1 e nelle tabelle A, B, C, D, ne riassume alcuni complessivi, che, cioè, a partire dal 1990, giungono fino al 31-12-2004. Così viene aggiornata l’informazione, fermo restando che le argomentazioni interpretative più complete si trovano nel volume edito da Cantagalli.

Le cifre di sintesi sono le seguenti:

- Nel quindicennio sono nati con l’assistenza dei CAV 47.342 bambini.

Ragionevoli e prudenziali proiezioni nel periodo precedente a partire dal 1975 e riguardo ai CAV che hanno omesso di trasmettere (oltre un terzo) le loro documentazioni inducono ad affermare che il numero dei bambini nati con l’aiuto dei CAV, dall’inizio della loro attività, è molto superiore a 70.000.

- Le gestanti assistite nel quindicennio per le quali esiste specifica documentazione sono state 62.547 e 84.872 le altre donne non gestanti che pure hanno usufruito dell’assistenza dei CAV. Le proiezioni, di cui sopra abbiamo parlato, portano ragionevolmente e prudenzialmente, ciascuna delle due cifre, ben oltre le 100.000 unità.

Indicazioni che derivano dall’esperienza

Sulla base di questa esperienza possiamo con certezza fare alcune affermazioni che ci sembrano utili per valutare se nell’applicazione della legge 194 vi sono state delle carenze e quali.

 1) E’ possibile evitare l’aborto anche quando è in corso una gravidanza difficile o non desiderata. Non è vero – come spesso si dice – che quando una donna è orientata nel senso della I.V.G. la sua decisione è matura e immodificabile. La gran parte dei bambini sopra indicati ha più o meno intensamente corso il rischio di non nascere. Vi è però un elemento formale particolarmente persuasivo. Nel solo quindicennio e tra i soli CAV che hanno informato su questo particolare, 7.401 donne avevano già in mano il documento che le autorizzava ad effettuare l’I.V.G. La loro volontà di abortire era stata formalizzata persino in uno scritto da loro firmato (art. 5 L. 194 ). Molte avevano già fissata la data per l’intervento. Qualcuna era già ricoverata in ospedale. Di queste 7.401 gestanti, ben 5476 hanno poi partorito e solo una minoranza (1925) ha effettuato l’I.V.G. Analogo risultato è dimostrato da “Progetto Gemma”, un servizio di “adozione a distanza ravvicinata” per cui un singolo, una famiglia o un gruppo eroga 160 euro al mese per 18 mesi ad una madre la cui determinazione ad abortire è consolidata. E’ in corso una analisi complessiva su questo servizio, iniziato nel 94, che alla fine del 2005 ha realizzato circa 10.000 adozioni, facendo nascere 12.000 bambini ed ha erogato 30 milioni di euro. I risultati saranno presentati in dettaglio quando possibile. Peraltro, ai fini di questa audizione, abbiamo compiuto una piccola indagine a campione sugli ultimi 100 casi del 2004 e sugli ultimi 100 casi del 2005. Nel primo campione si registrano 101 bambini nati (c’è un caso di gemellarità) : nessuna donna ha abortito; 37 o avevano già fissato l’intervento o possedevano l’autorizzazione o comunque si erano recate dal medico per chiederla. Nel secondo campione, relativo ad “adozioni” recentissime, la gestazione è in corso: le donne che avevano già deciso formalmente di abortire erano 45. Per chiarezza allego le due tabelle.

2) La offerta di alternative all’I.V.G. è efficace mezzo di prevenzione non solo quando la donna si presenta personalmente e spontaneamente al CAV, ma anche quando è il CAV a prendere l’iniziativa per incontrarla su segnalazione di terze persone (di regola previo consenso dell’interessata).

La tabella c) del documento “Vita CAV 2004” mostra i dati in termini percentuali per l’intero quindicennio 1990 – 2004: solo il 27% delle donne si è presentata spontaneamente; per le altre il contatto è stato favorito da amici (28%), consultori pubblici (5%), associazioni o parrocchie (12%), altre utenti (6%). Il dato che potremmo denominare “mediazione da parte di terzi”, è confermato da un altro servizio per il quale è ugualmente in corso una complessiva ricerca, ma di cui presento alcuni dati aggiornati al 31-12-2004, a partire dal 1996: il servizio telefonico S.O.S. Vita, che si avvale di un numero verde unico su tutto il territorio nazionale e funziona 24 ore su 24. La allegata tabella 9 del documento di aggiornamento analogamente, a quanto risulta nella figura 9 a pag. 104 del volume “Prevenzione dell’aborto e volontariato, dall’esperienza alla proposta” prova la alta frequenza di interventi mediatori di terzi anche nella richiesta telefonica di aiuto, specialmente se l’interessata è già orientata verso l’I.V.G.

3) Quando la propensione verso l’I.V.G. è superata, la donna manifesta sempre sentimenti di gratitudine verso le persone che l’hanno aiutata. I CAV testimoniano che questa espressione di riconoscenza è presente nel 100% delle situazioni in cui è avvenuto il parto.

Viceversa i CAV conoscono bene il rammarico, il dolore e talvolta l’angoscia delle donne che hanno fatto ricorso alle I.V.G., che, in certi casi, rimproverano lo Stato e la società di non essere intervenuti prima per aiutarle a capire, ad essere veramente libere e ad evitare l’aborto. Una conferma di quanto le operatrici dei CAV si sentono spesso dire, la riceviamo da SOS Vita, che pur essendo reso noto come servizio di aiuto alla gravidanza difficile o non desiderata, viene significamente contattato da donne che vogliono raccontare il dolore segreto per un aborto già effettuato, talora non recente.

4) Tra le cause della propensione all’aborto le difficoltà di ordine economico sono quelle più frequentemente indicate, ma se la condizione della donna viene più profondamente esaminata ci si accorge che la causa più generale, una sorta di comune denominatore, è la solitudine: la gravidanza appare un evento troppo pesante per essere portato sulle sole spalle della donna. Ne deriva l’efficacia – sperimentata, certa – del metodo di condivisione, che potrebbe essere espressa con le formule: “non contro, ma insieme alla madre”, oppure “le difficoltà della vita non si superano sopprimendo la vita, ma superando insieme le difficoltà”. Non basta un colloquio burocratico, occorre un’amicizia, che si esplica in incontri prolungati, in un reale farsi carico dei problemi. Non basta solo il consiglio, occorre l’aiuto concreto, neppure momentaneo, ma perdurante. La buona volontà, tipica del volontario, è importante perché la gratuità dell’offerta tocca più profondamente i sentimenti dell’interlocutore, ma non basta: occorre anche una adeguata preparazione psicologica e una significativa esperienza.

5) La pubblicità può fornire un contributo significativo. Dai documenti forniti è provato che in non pochi casi il contatto con il CAV è veicolato da un manifesto, uno spot televisivo, la lettura di un giornale. A questo riguardo è particolarmente probante l’esperienza del servizio telefonico “SOS Vita”. Ogni qual volta il numero è ricordato in un messaggio televisivo le richieste di aiuto aumentano di 5 volte nell’Italia settentrionale e di 9 volte nell’Italia meridionale (v. Tabella 3 del rapporto integrativo su SOS Vita). Ciò dimostra l’esistenza di un bisogno reale, di un vuoto da riempire. Di fronte a questa evidenza la insensibilità delle strutture pubbliche è inaccettabile.

Alcune constatate disapplicazioni della L. 194/78

Le considerazioni fin qui fatte costituiscono validi criteri per valutare l’applicazione della L. 194 e per suggerire possibili correzioni. Sul modo in cui la legge è stata applicata, i CAV possono fornire più precise testimonianze.

1) Sebbene i colloqui con le donne che incontriamo abbiano lo scopo di evitare l’aborto che è all’orizzonte e non quello di contribuire ad una indagine statistica o sociologica, capita che la donna racconti come si sono svolti i suoi precedenti incontri con i medici di fiducia o dell’ospedale o del consultorio pubblico. Frequentemente la donna racconta la storia di sue eventuali precedenti I.V.G. e quindi narra anche il comportamento tenuto in quelle pregresse circostanze dal personale sanitario e consultoriale. Sebbene l’efficacia del colloquio e per il rispetto delle utenti, questo tipo di informazione possa emergere solo da confidenze spontanee e non sia possibile raccogliere dati numerici, tuttavia una indagine è stata effettuata tra tutti gli operatori dei CAV per avere stime sulle modalità dei colloqui previsti dalla L. 194, per come riferito dalle utenti. Ebbene, salvo poche lodevoli eccezioni, le quali riguardano soltanto un numero limitato di interventi consultoriali, risulta che nell’80% dei casi non solo alla donna non viene prospettata alcuna alternativa all’aborto, ma non viene neppure chiesto il motivo della sua domanda di I.V.G.. In un significativo numero dei casi la donna ha avvertito l’incontro con il personale sanitario o consultoriale come una vera e propria sollecitazione all’aborto. Tutto ciò è in palese contrasto con gli artt. 2 e 5 della L. 194. La difficoltà di una indagine completa e pubblica su questo punto deriva dal fatto che non è esplicitamente prevista la indicazione delle cause per cui è richiesta la I.V.G. sul documento all’art. 5 L. 194, né è prevista una documentazione sulle modalità operative usate nel singolo caso e sugli esiti dell’azione compiuta.

Così le Regioni e il Ministero possono conoscere solo il numero degli aborti, ma non se sia stata svolta l’azione di prevenzione prevista dalla legge e quali sono stati i risultati.

Sarebbe interessante sapere dall’annuale relazione del Ministro della Sanità non solo il numero dei bambini legalmente non fatti nascere, ma anche quello dei bambini nati per effetto dei meccanismi previsti dalla legge stessa.

Altrettanto e forse più importante sarebbe conoscere nei grandi numeri le cause degli aborti effettuati al fine di predisporre a livello generale le più opportune strategie per rimuoverle.

Non sembra necessaria una riforma legislativa per ottenere questo auspicabile risultato. Oltretutto un diverso contenuto della scheda di rilevazione stimolerebbe gli operatori sanitari e consultoriali ad abbandonare l’interpretazione burocratica – e quindi sostanzialmente fastidiosa e inutile – della loro funzione.

Una conferma della scarsa attenzione agli aspetti di prevenzione sembra potersi ricavare dalla frequenza delle dichiarazioni di urgenza nei primi tre mesi di gravidanza. Come è noto, l’art. 5 della L. 194 prevede che l’intervallo di 7 giorni tra l’autorizzazione alla I.V.G. e l’intervento possa essere eliminato nel caso di una dichiarazione di urgenza. Dalla tabella 18 dell’ultima relazione ministeriale, che è in linea con i dati di tutti gli anni precedenti, risulta che la media nazionale delle urgenze è del 10% (12.160 casi). E’ già una media piuttosto alta, ma stupisce che ad essa contribuiscano in modo particolarmente massiccio due regioni: la Toscana (2.230 casi; 27,7%) e l’Emilia – Romagna (2.525; 29,4%), cosicché due regioni da sole (4.755 casi) coprono quasi il 40% dell’intera Italia, il che è stupefacente tanto più se il dato della Toscana e dell’Emilia-Romagna viene confrontato con quello di altre regioni vicine, come la Liguria (4,1%), il Veneto (7,3%); l’Umbria (2,6%); il Lazio (8,5%).

Va ricordato che nella logica della legge il termine di 7 giorni è destinato al ripensamento in vista di una auspicabile prosecuzione della gravidanza.

2) Un aspetto particolarmente delicato riguarda l’I.V.G. eseguita a seguito dell’accertamento di processi patologici del feto oltre il terzo mese di gestazione (art. 6 L. 194) anche soltanto temuti nel primo trimestre (art. 4 L. 194).

Le due ipotesi devono essere esaminate distintamente. Per l’I.V.G. oltre il 3° mese viene segnalato un numero significativo di casi nei quali la diagnosi di anomalie o malformazioni era errato. Ciò viene conosciuto direttamente dai CAV quando la gestazione prosegue e il neonato non presenta affatto la malformazione diagnosticata. Questo evento positivo è riscontrato con una certa frequenza. In altri casi l’evento negativo di un aborto avvenuto e di successivo riscontro che la anomalia era insussistente è conosciuto per la testimonianza dei medici o delle madri che raccontano precedenti I.V.G. o che hanno scelto di interrompere la gravidanza a causa della quale erano pervenute all’incontro con il CAV.

Per l’I.V.G. entro i primi tre mesi la totale finale autodeterminazione della donna rende non necessaria una diagnosi rigorosa riguardo alla salute del concepito, anche se è proprio il timore che spinge la donna a chiedere l’aborto. In molti casi sono talune patologie della madre, l’assunzione di farmaci ritenuti pericolosi in gravidanza, la sottoposizione a trattamenti medici che determina il rischio di aborto. Ma in grande parte dei casi quei timori sono infondati. La prova è data non solo dalla nascita di bambini perfettamente sani, ma anche dal servizio denominato “Telefono Rosso”, iniziato nel 1988 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e dal 2000 divenuto parte integrante dell’Istituto di clinica ostetrica e ginecologia di tale Università, che, gratuitamente nella forma di una consulenza telefonica ad alto contenuto specialistico, fornisce chiarimenti in tempi brevi circa rischi ostetrici presunti. Risulta che molte donne vengono consigliate di interrompere la gravidanza senza neanche un approfondimento del problema. Al servizio di Telefono Rosso è dedicato il capitolo III (pagg. 107 e sgg) del volume “Prevenzione dell’aborto e volontariato”. Abbiamo chiesto un aggiornamento dei dati per il periodo successivo al 24-1-2002, perché solo fino a questa data giunge lo studio in questione pubblicato, appunto, nel 2002, nel volume: “Prevenzione all’aborto e volontariato”. Risulta così che dal 2000 ad oggi il servizio ha effettuato 28.430 consulenze, della quali l’89% riferite ad una gravidanza in atto. Va evidenziato che tra queste il 10% ha riguardato donne indirizzate all’aborto o per paura personale o perché consigliate da sanitari o da parenti. In questi casi è stato dimostrato l’aumento reale del rischio naturale di malformazione solo in una percentuale dell’1%. Si può calcolare perciò che la prevenzione dell’aborto attraverso una conoscenza esatta della situazione sanitaria si è verificata in circa 300 casi all’anno.

La questione che stiamo esaminando è particolarmente delicata per varie ragioni. La gravidanza della donna che abortisce per timore di malformazioni del figlio spesso non è affatto indesiderata. Perciò l’errore diagnostico o il consiglio superficiale sono censurabili non solo in quanto lesivi del diritto alla vita del figlio, ma anche in rapporto alla libertà della donna, la cui decisione sarebbe stata diversa se ella non fosse indotta in errore. Purtroppo il medico poco scrupoloso, timoroso di essere chiamato a rispondere per danni nel caso di nascita di un bimbo malformato attesa la liceità dell’aborto per semplice decisione della donna nei primi tre mesi, di fronte al semplice sospetto di una possibile malformazione, è indotto a consigliare l’I.V.G., come via sicura per evitare noie di ogni genere. Una valutazione superficiale può avvenire anche quando la gravidanza ha superato il 3° mese. In tal caso, la legge non consente l’aborto per libera scelta, ma esige l’accertamento di una grave malattia anche soltanto psichica della madre. Perciò è pesante la tentazione di diagnosticare malformazioni del figlio per effettuare un aborto che non potrebbe altrimenti essere eseguito per l’assenza di una accertabile malattia materna indipendentemente dalle condizioni del figlio e tuttavia in presenza di una gravidanza non desiderata per altre diverse ragioni.

La mancanza di rigore nell’accertamento dei rischi sanitari del figlio è una evidente violazione della legge. La quale è ulteriormente violata quando la malattia psichica della madre è certificata dal ginecologo e non attraverso una adeguata consulenza psichiatrica o psicologica.

3) Più raramente, ma non per questo meno drammaticamente, giungono notizie di inapplicazioni dell’art. 7 della L. 194/78. Questa norma limita la liceità dell’aborto volontario al pericolo per la vita (e non anche per la salute della donna) quando sussista la possibilità di vita autonoma del feto. Orbene anche senza disquisire su cosa significhi “vita autonoma”, è certo che il progresso scientifico e tecnico ha anticipato molto la possibilità di sopravvivenza nei nati prematuri. La collocazione alla fine del sesto mese della distinzione tra aborto e parto prematuro – per vero non scritta nella legge 194, ma tradizionalmente ripetuta nei manuali medici - è divenuta obsoleta. I media hanno riportato notizie di bambini usciti dal corpo materno con un peso perfino inferiore a 500 grammi e in una età gestionale ben inferiore a 180 giorni, che sono sopravvissuti. Ma ai CAV sono giunte notizie più frequenti di bambini “abortiti”, ma contrassegnati da evidenti segni di vita (battito cardiaco, gemiti, atti respiratori) eppure lasciati morire sul tavolo operatorio. La violazione di legge sembra evidente. In questi casi, se non vi era pericolo di vita per la madre, la I.V.G. non poteva essere attuata. L’art. 7 contiene anche un’altra prescrizione: nell’ipotesi di errore sulla “possibilità di vita autonoma del feto” con la conseguente presenza fuori del corpo materno di un bambino vivo, devono essere adottate tutte le misure atte a salvaguardarne la vita. E’ evidente che “lasciar morire” e in qualche caso, come ci viene riferito, “affrettare la morte” è esattamente al contrario di fare il possibile per salvaguardare la vita.

Proposte

 In base al complesso delle considerazioni fin qui svolte ci permettiamo di auspicare alcune correzioni nella gestione della legge 194:

a) In primo luogo occorre correggere il concetto stesso di prevenzione. La disapplicazione della legge è derivata largamente dall’aver ridotto la prevenzione dell’aborto alla prevenzione dei concepimenti. Ciò ha condotto a ritenere declamazioni prive di significato pratico talune indicazioni della legge (titolo: “tutela sociale della maternità”; art 1: “tutela la vita umana fin dal suo inizio” - “divieto di usare l’aborto come mezzo di controllo delle nascite; art. 2: superamento delle cause che potrebbero indurre all’I.V.G. – speciali interventi a questo riguardo - valorizzazione del volontariato a servizio della maternità; art. 5: valutazione delle circostanze che inducono all’I.V.G.: aiuto a rinnovarne le cause – promozione di interventi atti a sostenere la donna in direzione della prosecuzione della gravidanza – attesa di almeno 7 giorni prima dell’intervento; art. 7: adozione di misure idonee a salvaguardare la vita del feto [E’ interessante rilevare che la Corte Costituzionale nella sentenza 35/97 ha riferito questa espressione all’intero periodo della gravidanza, non solo allo stadio in cui è iniziata la possibilità di vita autonoma]; art. 16: relazione ministeriale anche in riferimento al problema della prevenzione).

Sarebbe già un ottimo risultato un documento finale della indagine che affermasse un concetto di prevenzione strettamente legato alla prosecuzione della gravidanza per quanto difficile o non desiderata al fine di tutelare insieme il concepito e la madre.

In questa direzione offre una forte spinta il recentissimo parere del Comitato Nazionale di Bioetica (16-12-2005) sull’aiuto alle donne in gravidanza. La prosecuzione della gravidanza come valore e l’interpretazione della legge 194/78 così come fin qui indicato sono proposte in modo argomentato al n.° 5 di tale parere.

Più autorevolmente ancora è intervenuta nel medesimo senso la già citata giurisprudenza della Corte Costituzionale particolarmente con la sentenza 35/97. Sul piano più generale della cultura va ricordata la giurisprudenza tedesca secondo la quale la tecnica “del consiglio e dell’aiuto” alla donna in gravidanza cui si aprono prospettive di aborto non va considerata “un espediente di basso profilo”, ma, piuttosto, un “modo più alto e più efficace per difendere il diritto alla vita del concepito non contro, ma insieme alla madre”.

b)  Una correzione di rotta di questo tipo comporta una incisiva modifica della relazione annuale del Ministro della Salute e, prima ancora, delle schede di rilevazione che esso deve predisporre ai sensi dell’art. 16 L. 194/78.

Se lo scopo è anche quello di verificare in che misura la legge tutela la vita umana occorre conoscere:

-  le cause per le quali l’aborto è stato richiesto ed attuato. Non vi sono ostacoli di ordine legislativo a che sullo stesso documento di cui all’art. 5 sia indicata la causa affermata dalla donna. Oltre ad un effetto di responsabilizzazione nei casi concreti, l’emersione delle cause favorirebbe l’adozione di misure generali per tentare di rimuoverle.

- I percorsi proposti per evitare l’I.V.G. e i loro risultati. Quanto meno per quanto riguarda i consultori una relazione di questo tipo dovrebbe essere possibile. Sarebbe altamente importante conoscere non solo il numero degli aborti, ma anche il numero dei bambini nati perché salvati dal servizio di prevenzione dell’I.V.G. .

- Le anomalie o malformazioni che hanno giustificato l’I.V.G. oltre il terzo mese sui feti abortiti.

- I casi di sopravvivenza dopo aborti tardivi.

 c) Il riscontro diagnostico sui feti abortiti per una pregressa previsione di anomalie o malformazioni dovrebbe essere reso obbligatorio e i suoi risultati dovrebbero essere comunicati ai genitori e reso noti, in forma anonima, nella annuale relazione ministeriale.

d) Sulla dibattuta questione, oggetto di polemiche recenti, che è stata identificata come quella della “presenza dei volontari nei consultori pubblici”, ripetiamo ancora una volta, con estrema chiarezza, la nostra posizione.

Nessuno può e deve pretendere che il personale pubblico, professionalmente qualificato, sia sostituito da volontari.

Il vero problema è di stabilire che il volontariato operante in difesa della vita nascente ed in aiuto delle maternità difficili o indesiderate non è, come alcuni pretenderebbero, un volontariato “contra legem”, illegale cioè, e come tale da combattere ed emarginare. E’ un volontariato come tutti gli altri che operano a servizio dell’uomo, ad esempio per aiutare i malati negli ospedali, gli anziani, i tossicodipendenti, i poveri del terzo mondo, etc. Anzi è un volontariato particolarmente degno di considerazione perché la protezione della vita umana è la ragione costitutiva dello Stato moderno, cosicché il volontariato impegnato nella difesa della vita umana persegue in forma privata un interesse pubblico assolutamente rilevante. Si tratta dunque non di sostituire le strutture pubbliche, ma anzi di esigerne un rafforzamento organico e soprattutto funzionale, chiarificandone i fini. La conseguenza è l’opportunità di stabilire un corretto rapporto tra la dimensione pubblica e quella del privato- sociale. Per quanto rare esistono già forme di collaborazione di questo tipo. La convenzione tra enti ospedalieri, consultori, enti locali e CAV è lo strumento limpido attraverso cui la collaborazione può attuarsi.

e) Il miglioramento del quadro economico-sociale generale in ordine alla condizione in cui svolge la generazione dei figli è certamente uno aspetto della prevenzione dell’aborto. Tuttavia se, come risulta, il comune denominatore della I.V.G. è la solitudine della donna accanto a interventi di carattere generale, inevitabilmente lenti e burocraticamente gestiti, è opportuno immaginare interventi più flessibili, capaci di adattarsi in tempi brevi alla singola situazione concreta immettendovi una componente di empatia amicale. In questo nell’azione del volontariato sembrano esservi elementi di insostituibilità che rendono tanto più necessario il sostegno da parte delle strutture pubbliche.

f) L’aspetto più importante di correzione della attuazione della legge 194 riguarda i consultori familiari.

L’idea di una riforma, che in questo campo non può non essere anche legislativa, non implica necessariamente un rimprovero generale a tutti i consultori, con alcuni dei quali sono stati instaurati fruttuosi rapporti di collaborazione. Ma di fronte ad un argomento così importante come quello della vita umana non importa soltanto la valutazione del fatto, cioè di ciò che avviene. Urge predisporre anche garanzie affinché lo scopo legislativamente stabilito, sia in concreto realizzato nel massimo possibile grado.

La proposta di legge del Forum delle Associazioni familiari sulla riforma dei consultori pubblici ha il consenso del Movimento per la Vita con particolare riferimento alla composizione e preparazione del personale e alle modalità di intervento al fine di prevenire l’aborto volontario, così come descritte negli artt. 8 e 9 di tale progetto.



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