In occasione delle elezioni e dei referendum bisogna costituire i seggi elettorali, nominando per ogni sezione un presidente e tre scrutatori (il quinto componente, il segretario, sarà scelto dal presidente). I presidenti vengono nominati dalla Corte d'Appello competente per territorio, gli scrutatori vengono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, in entrambi i casi attingendo ad albi che vengono aggiornati annualmente.
Chi voglia aspirare a ricoprire questi "uffici" (incarichi), dunque, se pensa di non far parte dell'albo (perché non ha mai fatto domanda, perché ha cambiato residenza, perché pensa di poter essere stato escluso in passato) può ogni anno effettuare la propria iscrizione.
Attenzione: anche se la domanda d'iscrizione agli albi è facoltativa, una volta che arriva la nomina lo svolgimento dell'incarico non è facoltativo: si tratta di uffici pubblici obbligatori, la cui inosservanza (se non per gravi e comprovati motivi comunicati entro 48 ore dalla notifica della nomina) è punita dalla legge.
Dove e quando
A Roma l'iscrizione - sia all'albo dei presidenti di seggio sia a quello degli scrutatori - si effettua presso gli uffici comunali di p.zza G. Marconi, 26/c. Gli orari sono: dal lunedì al giovedì ore 8,30-12 e 14-16; venerdì ore 8,30-12,30. La domanda può essere effettuata anche tramite fax e posta elettronica.
Negli altri Comuni le procedure sono simili, e sono descritte di norma nei siti internet istituzionali.
Per i presidenti di seggio il periodo utile per iscriversi è - in quasi tutti i Comuni - il mese di ottobre; per gli scrutatori, ottobre e novembre. Una volta iscritti, si può essere convocati per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno successivo.
Requisiti e cause di esclusione
Per iscriversi all'albo bisogna avere i seguenti requisiti:
- i presidenti e i segretari devono essere elettori di quel Comune e aver conseguito il diploma di scuola media superiore;
- gli scrutatori devono essere elettori di quel Comune e aver assolto gli obblighi scolastici (licenza elementare per i nati fino al 1950, licenza media inferiore per i nati dopo il 1950).
Inoltre, tutti i componenti non devono trovarsi in una delle cause di esclusione: avere carichi penali pendenti; essere dipendenti dei Ministeri degli Interni, delle Poste e Telecomunicazioni, dei Trasporti; essere militari in servizio, medici provinciali o di base, ufficiali sanitari; essere Segretari comunali o dipendenti del Comune addetti alle operazioni elettorali. Anche se iscritti all'albo, non potranno svolgere l'ufficio i candidati alle elezioni. Infine, presidenti e segretari non dovranno aver compiuto i 70 anni.
Diritti e doveri dei componenti del seggio
Tutti i componenti del seggio hanno diritto ad un rimborso economico periodicamente ridefinito, che varia a seconda del tipo di consultazione. Per i presidenti di seggio il compenso è di: euro 130 (referendum), euro 120 (elezioni per il Parlamento europeo) o euro 150 (altre elezioni); per gli scrutatori e il segretario il compenso è di: euro 104 (referendum), euro 96 (elezioni per il Parlamento europeo) o euro 120 (altre elezioni).
Nel caso ci siano più elezioni contemporaneamente, il compenso viene aumentato di euro 37 per i presidenti e di euro 25 per gli scrutatori, fino ad un massimo di 4 maggiorazioni.
I lavoratori dipendenti - pubblici e privati - hanno diritto ad assentarsi dal lavoro nei giorni delle operazioni (sabato, domenica, lunedì ed eventualmente martedì). Inoltre, se le operazioni elettorali si sono svolte anche in giorni non lavorativi, hanno diritto per quei giorni al pagamento di specifiche quote aggiuntive all'ordinario stipendio mensile, oppure a giorni di riposo compensativo. Ad esempio, chi di solito non lavora sabato e domenica, ha diritto ad assentarsi dal lavoro nei giorni (il lunedì, ed eventualmente il martedì) che coincidono con le operazioni; inotre, ha diritto - in alternativa alla maggiorazione di stipendio - ad ulteriori due giorni di riposo compensativo da concordare col datore di lavoro (in ogni caso, da godere entro la settimana successiva al voto).
Il diritto all'assenza nei giorni delle operazioni e al riposo compensativo spettano anche ai rappresentanti di lista o di candidato, che però non godono del rimborso economico pubblico.
(Per chi ha datori di lavoro particolarmente "tosti": la disciplina illustrata si ricava dall'applicazione del combinato disposto della L. 53/90 (che modifica l’art.119 del testo unico di cui al DPR 361/57) e della L. 69/92. Chiarimenti interpretativi vengono forniti dalla circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 50556/10.0.235 dell’8-5-1990: benché sia diretta ai dipendenti pubblici, la sua natura interpretativa aiuta a comprendere le modalità applicative delle norme anche per i dipendenti privati, visto che non possono esistere disparità di trattamento in materia. Scarica qui l'Attestato di svolgimento dell'ufficio elettorale).
Rendersi disponibili a ricoprire questi uffici con coscienza e senso di responsabilità, al di là dell'attrazione per il rimborso economico, è un importante contributo alla correttezza delle operazioni e alla difesa della democrazia.