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Notizie - Attualità e Costume
Cognome "allargato"? No, l’identità è a rischio Stampa E-mail
Il Governo voleva consentire alle donne divorziate di dare ai figli il cognome del nuovo compagno
      Scritto da Paolo Ferrario
02/03/12

«Questo provvedimento risponde a un’idea di famiglia tutta sociale, legata al pragmatismo quotidiano, che però dimentica totalmente l’origine della persona e la sua identità».
Il professor Alberto Gambino, docente di Diritto privato all’Università europea di Roma, considera «molto grave» il recente provvedimento del governo che, oltre a consentire di cambiare il cognome o aggiungere quello della madre con una semplice domanda al prefetto, permette alle donne divorziate di dare ai propri figli anche il cognome del nuovo compagno.

«Spero che si tratti di una svista e sia corretta quanto prima», aggiunge Gambino che, codice civile alla mano, spiega la propria contrarietà alla norma varata la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri (nella seduta dello scorso 24 febbraio, ndr).
«Il cognome – spiega – è un tratto identificativo della persona. Il Codice civile, all’articolo 6 “Diritto al nome”, dice che “Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito”. Ciò significa che la legge individua nel nome, che comprende anche il cognome, un tratto identitario della persona. Identità che, a sua volta, deriva dal fatto di essere stato generato».

In altre parole, il padre, attribuendo il proprio cognome al figlio, gli conferisce identità soggettiva. «Ora – aggiunge Gambino – si può anche decidere di aggiungere il cognome materno perché in linea con il diritto naturale della procreazione. Ma altro è, invece, aggiungere il cognome del nuovo marito in caso di divorzio».
Questa situazione, secondo l’analisi del giurista, andrebbe a intaccare proprio l’aspetto identitario del figlio della donna risposata.

«A quel punto – sottolinea Gambino – il figlio si ritroverebbe il cognome di un perfetto estraneo, di un uomo con cui non ha alcun legame e dal quale, soprattutto, non è stato generato. L’identità genetica del figlio non ha infatti nulla a che fare con il nuovo marito della madre e, di conseguenza, anche il cognome di quest’uomo gli è totalmente estraneo».

Se è vero che, per lo Stato, la nuova unione costituisce comunque una famiglia a tutti gli effetti e che quindi, «per motivi sociali», ragiona Gambino, si è ritenuto di dare questa possibilità (anche se, curiosamente, la stessa possibilità non è stata data al padre che si risposa… ndr), è altrettanto vero che, in caso di divorzio e nuova unione, «il figlio è legato soltanto alla madre». «Se il nuovo marito vuole un legame giuridico con il figlio della nuova moglie – aggiunge – deve a tutti gli effetti adottare il figlio di lei».
Conferire semplicemente il cognome, invece, potrebbe «creare confusione nell’identificazione del figlio» e dare vita a un «vortice senza fine». «Immaginiamo che una donna divorzi e si risposi più volte. Che facciamo, continuano ad aggiungere cognomi? Mi sembra una strada che, anziché semplificare le procedure le complica».

Quando meno, ipotizza Gambino, si dovrebbe dare la possibilità al figlio di dare o meno l’assenso all’aggiunta del nuovo cognome. Anche se, ricorda il giurista, «l’identità è un diritto oggettivo, non disponibile», per cui «nessuno può decidere il proprio nome». Allo stesso modo, allora, «nessuno deve subire un’identità che non gli appartiene», né «ritrovarsi dentro il proprio percorso storico, un perfetto sconosciuto, che non lo ha generato e con cui non ha, in definitiva, nulla a che fare».


 pubblicato su Avvenire.
La norma oggetto di critica nell'articolo che abbiamo ripreso era contenuta nella versione iniziale - approvata dal Consiglio dei ministri - del regolamento che modifica le disposizioni in materia di stato civile di cui al D.P.R. 396/2000. Nella versione finale di tale regolamento, adottato dal Capo dello Stato con D.P.R. n.54 del 13-3-2012, è scomparso ogni automatismo in merito alla possibilità per "donne divorziate o vedove" di "aggiungere il cognome del nuovo marito ai propri figli"
Si è tornati quindi alla prassi amministrativa e giurisprudenziale consolidatasi negli ultimi anni, richiamata nella circolare n.14/2012 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno (la quale fornisce le linee di interpretazione attuativa del D.P.R. n.54/2012): "Particolare attenzione andrà maggiormente posta nei casi di sostituzione del cognome paterno con altro cognome, soprattutto se riferito a un minore (in genere cognome del nuovo coniuge o compagno della madre), ove andrà valutato nel concreto l'interesse del minore, nonché l'interesse del padre. In tutti i casi suindicati, riferiti a minori, si richiamano in proposito le disposizioni di cui alla citata circolare n. 15 del 12 novembre 2008, circa l'esigenza e l'opportunità di acquisire il consenso comunque di entrambi i genitori, a meno che non vi siano peculiari e comprovate circostanze familiari tali da arrecare pregiudizio al minore stesso, quale la decadenza della potestà genitoriale a carico di uno di loro".
Due annotazioni.
La prassi richiamata indebolisce in ogni caso - seppur in maniera meno decisa di quanto voleva fare la norma che si è tentato di far passare - il principio della tendenziale immutabilità del cognome, a garanzia delll'esigenza pubblicistica di una costante identificazione della persona nell'ordinamento giuridico e nel contesto sociale.
In secondo luogo, annotiamo che il Governo "tecnico" aveva adottato un provvedimento con implicazioni etico-sociali non meramente "tecniche", e che quindi meritava un adeguato dibattito (anche da parte delle forze politiche che lo sostengono). Un dibattito che evidentemente c'è stato, sia pure ... sotterraneo!



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