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Lettere - Consulenza fiscale
Ho la cessione del "quinto" e debiti con l'erario Stampa E-mail
03/11/10


Sono un pensionato di 66 anni. Con una finanziaria ho fatto la cessione di 1/5 della pensione (la mia pensione netta è di circa 1200 euro). A seguito di problemi finanziari e familiari sono a debito di tributi con Equitalia.

Domande: Equitalia può pignorare altre somme dalla pensione oltre al 1/5 che già verso? Si metteranno in "coda" quando scadrà (fra 8 anni) il debito con la finanziaria? L'ufficiale giudiziario (se interverrà) può chiedermi dove sono finiti i soldi avuti dalla finanziaria?

Ringrazio anticipatamente

 

                                                                                                                                 G.P.


Risponde il dott. Mauro Ciccolini
(Dipartimento di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma)

Purtroppo sì gentile lettore. E' certamente vero che la legge regolante la materia (L. 180/50) pone, all’art. 1, un generale divieto di sequestro, pignoramento, ecc. delle retribuzioni (pubbliche o private che siano); il successivo art. 2 dispone, però, le relative eccezioni, tra le quali figurano anche i debiti tributari verso l’Erario e/o gli Enti locali.

Quindi, se successivamente alla cessione del quinto sorge un debito verso lo Stato, di fronte ad una futura azione esecutiva da parte del creditore sarà soggetto al pignoramento e/o sequestro (dipende dall’ammontare del tributo dovuto) entro i limiti di cui sotto.


Art.1 (Insequestrabilità, Impignorabilità E Incedibilità Di Stipendi, Salari, Pensioni Ed Altri Emolumenti).
Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge (introdotto dalla Legge 80/2005), gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto, nonché le Aziende private (aggiunta Legge Finanziaria 2005) corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.
Nel personale dipendente dallo stato si comprende anche il personale dipendente dal segretariato generale della presidenza della repubblica e dalle camere del parlamento.

Art. 2. (eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità).
Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:
1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo v nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.


Nel caso di concorso di sequestri e/o pignoramenti e cessioni del quinto (il suo caso) rileva l’art. 68 della stessa legge, che distingue il caso in  cui il debito verso lo Stato è precedente (situazione che comporta limiti all’erogazione della cessione del quinto) dal caso in cui il sequestro/pignoramento sia successivo alla cessione del quinto stessa. In questo caso (se non ho capito male, proprio come il Suo) il limite massimo pignorabile/sequestrabile è dato dalla seguente formula:

½ dello stipendio netto – quota ceduta pari al 1/5, salvi i limiti di cui all’art. 2 citato (nel nostro caso, in pratica entro il limite di un ulteriore quinto oltre a quello ceduto).

Art. 68. (limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni).
Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art. 5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti.
Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2.


Per quanto riguarda, infine, la Sua domanda circa la destinazione del prestito contratto (cessione del quinto), l’Ente creditore non può dunque agire direttamente, sulla base di quanto detto sopra, sul contratto di cessione stesso (a meno che, ipotesi a dire poco remota, riesca a dimostrare che il prestito è stato contratto con il preciso obiettivo di sottrarre una parte del patrimonio all’Erario); può però, in fase di procedura esecutiva (sequestro, pignoramento, ecc.), rivalersi sui beni eventualmente comprati attraverso tale finanziamento.

Le suggerisco, infine, di rivolgersi per accurate informazioni (che a distanza non ci è possibile fornire) ad un CAF ovvero ad altri consulenti qualificati in materia. Per quanto riguarda l’esito dell’iscrizione a ruolo, Le ricordo inoltre che è sempre possibile verificare in contraddittorio con l’Ente impositore la correttezza della pretesa tributaria nonché (qualora il tributo sia effettivamente dovuto) rateizzare l’importo nei confronti del Concessionario della Riscossione in presenza di situazioni di oggettiva difficoltà economica.

Sperando di esserLe stato d’aiuto, Le invio i migliori saluti.

 


Nota legale:
Le informazioni contenute nelle nostre risposte hanno una funzione di orientamento, e non vengono fornite con alcuna garanzia legale



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