Gent.mo Direttore,
la ringrazio per la risposta del dott. Ciccolini sulle trattenute dirette per pagare la cessione del quinto del 6/9/2010, senz’altro esaustiva.
Per quanto riguarda alcune mie perplessità su aspetti particolari, mi è stata offerta la possibilità di chiarirle ponendole altre domande.
Dunque:
1) Il contratto da me firmato per la cessione è di un quinto es. €.250,00. Quando parlavo di doppia trattenuta significa che mi hanno trattenuto €.500,00 per 12 mesi.
2) Quando il D.M. n.313 del 2006 all'art. 4 comma 3 recita: “le eventuali rate già scadute vengono recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile, nei limiti di cui all'art. 2 del T.U., per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati”, che cosa significa ? Che potevano trattenere i 2/5 ? E per che importo totale? O sempre nei limiti di un quinto?
3) Il contratto s'intende notificato nel 2006, dato che è stato notificato in quella data, o - come sembrerebbe indicare la norma - i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.M. si considerano notificati alla data del 23 febbraio 2007?
La ringrazio per questo ulteriore chiarimento che mi vorrà dare e la saluto cordialmente
V.M.
Risponde il dott. Mauro Ciccolini
(Dipartimento di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma)
Gentile amico,
Rispondo alle sue domande punto per punto.
1) Perfetto, ora è stato chiarissimo.
2) Significa che, salvo particolari eccezioni che non credo la riguardino (anche se dovrei leggere nei dettagli il contratto da Lei stipulato), le rate arretrate possono essere recuperate nei limiti complessivi di 1/5 della retribuzione/pensione. In altre parole, si possono addebitare 2 o più rate sulla pensione sempre e solo nei limiti di capienza del famoso quinto complessivo della stessa. Per avere la conferma di quanto Le dico, si può rivolgere ad un CAF esibendo una copia del contratto di cessione sottoscritto. Altrimenti dovrebbe cortesemente inviarne a me una copia.
3) I contratti di cui all’articolo 13 bis, comma 1, della Legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 (tra i quali come immagino anche il Suo), stipulati precedentemente al decreto, non potevano produrre effetti in attesa del predetto regolamento di attuazione (decreto ministeriale); per cui si intendono tutti notificati al 23 febbraio 2007 e le relative trattenute dovevano iniziare entro i tre mesi successivi alla predetta notifica.
Nel caso non sia stato sufficientemente chiaro, può contattarmi per una consulenza diretta.
Nota legale:
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