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Lettere - Consulenza fiscale
Le trattenute dirette per pagare la cessione del "quinto" di stipendio o pensione Stampa E-mail
06/09/10


Gent.mo Direttore,

nel 2006 ho stipulato un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. A quella data non era possibile effettuare le trattenute direttamente sullo stipendio, in quanto non era entrato in vigore il decreto che andava ad integrare la norma di legge n. n.180/1950.
Questa norma, convertita in legge dall'art.13 bis L.14 maggio 2005 n.80, è entrata in vigore nel 2007, oltre un anno dopo la stipula del contratto.

Il contratto è stato firmato prevedendo trattenute dirette.

Dopo la stipula la finanziaria mi scrive che, non essendo entrato in vigore il decreto integrativo, avrei dovuto pagare con bollettini postali.

Per diverse ragioni non l'ho fatto.

Nel 2008, quando era già entrato in vigore il decreto in questione, mi sono state trattenute dallo stesso stipendio due rate anziché una, cioè i 2/5.

Potevano farlo?

Quel contratto, prevedendo le trattenute dirette, poteva essere invalidato per mancanza di una norma attuativa? Questa norma può avere effetto retroattivo?

Grazie e la saluto cordialmente

                                                                                                                                 V.M.


Risponde il dott. Mauro Ciccolini
(Dipartimento di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma)

Gentile amico,

la cessione del quinto dello stipendio è una forma di prestito personale, studiata appositamente per i lavoratori dipendenti (accessibile ora anche ai pensionati) che, comodamente, possono ottenere una somma di denaro "senza doversi preoccupare di rimborsarla personalmente", in quanto sarà il loro datore di lavoro a provvedere a restituire la rata mensile addebitandola direttamente in busta paga/pensione.

La cessione del quinto dello stipendio per tanti anni è stata regolata solo dalla Legge 5 gennaio 1950 n. 180 e dal Decreto Presidente della Repubblica 28 luglio 1950 n. 895. Nel 2004, dal comma 137 dell'art 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, in seguito, dall'art. 13bis della Legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 nonché dal più recente regolamento di attuazione.

Per quanto riguarda i Suoi quesiti, posso dirLe anzitutto che il contratto è pienamente legittimo ancorché stipulato prima del regolamento attuativo e la norma in parola non ha, dunque, alcun effetto retroattivo.

Per quanto attiene poi al doppio prelievo cui Lei ha fatto cenno, avrei bisogno di ulteriori e più precise informazioni in quanto, in linea di principio, il prelievo superiore ad 1/5 della retribuzione/pensione non è consentito, salvo alcune ipotesi specifiche (ad esempio l'art. 68 della 180/50 detta precisa limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni e consente prelievi superiori ad 1/5).

A meno che Lei non abbia stipulato il c.d. "contratto di cessione del doppio quinto". In questo caso, infatti, l'importo della cessione può aumentare fino ai 2/5 dello stipendio (c.d. “doppio quinto”, per l'appunto).

Nel caso, infine, in cui la rata del prestito sia sensibilmente inferiore ad 1/5 dello stipendio/retribuzione, sussistendo alcune condizioni ex contratto, il finanziatore può - in caso di ritardi e/o inadempimenti - effettuare il doppio prelievo (stavolta sempre e comunque nel limite complessivo di 1/5 dello stipendio). Mi spiego meglio: se la Sua rata fosse, per ipotesi, esattamente pari alla metà di 1/5 del Suo stipendio/pensione, qualora Lei dovesse "saltare" il pagamento di una o più rate il finanziatore potrebbe disporre il prelievo cumulativo fino al massimo di due rate per volta (complessivamente pari, pertanto, ad 1/5 della retribuzione/pensione).

In realtà, per rispondere con precisione alla Sua cortese domanda avrei bisogno di leggere il contratto stipulato.

La prego, pertanto, di perdonarmi se non riesco ad evadere tutti i Suoi dubbi, e di fornire alla redazione – se crede - ulteriori e precise informazioni.

Altrimenti, per fugare i Suoi dubbi, potrebbe chiedere informazioni e chiarimenti ad un CAF o ad una seria Società finanziaria (o Istituto di credito) che si occupa di consimili forme di prestito.

 


Nota legale:
Le informazioni contenute nelle nostre risposte hanno una funzione di orientamento, e non vengono fornite con alcuna garanzia legale



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