Ringrazio il dott. Ciccolini per la puntuale ed esaustiva consulenza circa il precedente quesito proposto sul calcolo della quota cedibile. Vorrei approfittare della disponibilità e professionalità del dott. Ciccolini per proporre altri due dubbi.
Ai fini del calcolo della quota di pensione netta, oltre alle ritenute fiscali, come ampiamente descritto nella risposta precedente, vanno detratte prima del calcolo del quinto anche eventuali ritenute per pignoramento?
Seconda domanda. Sorgono dubbi circa la possibilità di avere, ad esempio, un secondo prestito in presenza di quota cedibile residua. Un amico pensionato ha approfondito l'argomento ed ha saputo che alcuni enti pensionistici come l'Inps e l'Inpdap non concedono un altro prestito in presenza di una cessione in essere, anche con quota cedibile residua. Tutto ciò, sempre a detta degli enti menzionati, per quanto stabilito dalla legge 180/50 art. 67 (che non conosco). E' giusta questa interpretazione?
Ringrazio di cuore per l'attenzione e saluto distintamente.
V. Z. (Vercelli)
Risponde il dott. Mauro Ciccolini
(Dipartimento di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma)
Per quanto riguarda il primo quesito posto dal lettore circa le "trattenute" per pignoramento, la risposta è affermativa. Le somme colpite da pignoramento devono essere detratte prima del calcolo del quinto, proprio per arrivare al netto disponibile di cui andrà considerato, per l'appunto, il famoso quinto.
Per la precisione, l'art. 68 del D.P.R. 180/1950 (che regola la materia) e successive modificazioni dispone che quando preesistono alla cessione del quinto sequestri o pignoramenti, la cessione stessa (fermo restando il limite generale di non superare in ogni caso il quinto della retribuzione/pensione netta disponibile) non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra 2/5 (due quinti) della retribuzione/pensione (valutati sempre al netto delle ritenute)e la quota colpita da sequestro/pignoramento.
In sintesi:
2/5 della pensione netta - quota sequestrata/pignorata = massimo importo cedibile (se questo importo supera il quinto della retribuzione/pensione netta, in ogni caso vale quest'ultimo come limite massimo).
Quando invece il sequestro/pignoramento è successivo alla cessione del quinto, la quota colpita dal sequestro/pignoramento stesso non potrà superare la differenza tra la metà della retribuzione/pensione netta e la quota ceduta (salvi i limiti generali sulla sequestrabilità e la pignorabilità di retribuzioni/pensioni/salari ex art. 2 del D.P.R. 180/1950).
Per quanto attiene, infine, alla possibilità di stipulare un nuovo atto di cessione in presenza di quota residua cedibile, anche in questo caso il lettore ha ragione. A dire il vero la normativa in parola consente in linea teorica la possibilità di stipulare più atti di cessione fino a concorrenza del quinto, purché in ogni atto non venga stipulata la cessione di quote se non da parte di un solo cedente in favore di un solo cessionario, ai sensi del citato art. 67 del D.P.R. 180/1950. Si tratta, dunque, sempre di un atto a firma singola.
La realtà è però, al solito, spesso diversa e la concreta possibilità di ottenere il prestito sulla residua quota cedibile dipende in pratica dalla valutazione dell'Ente finanziatore sulla base di diversi elementi. Possono sorgere problemi in presenza di disguidi finanziari in capo al richiedente, se l’importo della retribuzione/pensione è basso e comunque prossimo al minimo di sussistenza, ecc.
Se l'ente finanziatore dovesse rifiutare una nuova cessione sulla quota residua disponibile resta possibile, sempre in linea teorica, l'alternativa indicata la volta scorsa circa la possibilità di ottenere un nuovo e diverso prestito (che non c'entra nulla con la cessione vera e propria del quinto) impegnando fino ad un altro quinto con una delega di pagamento (quindi complessivamente, considerando la cessione + la delega, si impegnano massimo 2/5 della retribuzione/pensione netta). Alcuni Istituti finanziari, infatti, in presenza delle dovute condizioni minime per il prestito, si mostrano disponibili a questa ultima forma di aiuto agevolato ai dipendenti/pensionati. Vale sempre la raccomandazione circa l'affidabilità e la serietà dell'Istituto interpellato.
Ricordo ancora una volta che la cessione del quinto è un prestito non finalizzato a tasso fisso con rimborso a rate costanti mensili, per una durata massima di dieci anni pensato per rendere facilmente accessibile il credito ai lavoratori, dipendenti pubblici o privati ed ai pensionati sino all´ottantacinquesimo anno di età.
Nota legale:
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