Terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009: 297 morti, 1.000 feriti, 40.000 sfollati.
Quanto ai danni, la prima stima del Governo è di 6,5 miliardi di euro per la ricostruzione (una cifra, come è facile prevedere, destinata a lievitare notevolmente), oltre a 1,5 miliardi per gli interventi di emergenza.
Al dolore per le vittime, che è ovviamente il sentimento prevalente in tutti noi, si sommano quindi i disagi per l’area abruzzese (attività economiche a lungo bloccate) e per l’intera economia italiana, visto che le risorse che saranno investite non sono solo il frutto della solidarietà degli Italiani, ma anche risorse pubbliche sottratte ad altri usi.
Parte di queste risorse sarà ricavata incrementando il debito pubblico del nostro Paese, che il Fondo Monetario Internazionale ha stimato in crescita, nel 2010, dal 106% al 121% del Prodotto Interno Lordo! (Un ritorno ai livelli del 1992, quando gli interessi che dovevamo pagare sul debito erano altissimi, si scatenò la speculazione sulla lira, il governo Amato ricorse all’esproprio del 6 per mille dei depositi sui conti correnti…)
Un terremoto è senz’altro una tragica fatalità. Ma i danni che procura, in larga parte, non lo sono, perché potrebbero essere evitati.
Infatti, nel terremoto abruzzese abbiamo visto crollare costruzioni recenti, che non rispondevano ai criterî antisismici.
Quante vite umane potevano essere risparmiate?
Quasi tutte, se teniamo conto che sismi ben più violenti non producono vittime in Paesi come il Giappone, abituati a convivere con queste calamità e attenti a rispettare tutte le accortezze per eliminare o almeno ridurre i danni.
Quanto denaro pubblico poteva essere risparmiato?
Abbiamo ricordato inizialmente la stima del Governo. Ma a questo denaro va sommato quello che viene speso per le altre calamità che affliggono il nostro Paese (alluvioni, frane, eruzioni, ecc.). Il Cineas, Consorzio universitario del Politecnico di Milano che si occupa della cultura del rischio, ha calcolato che solo nel decennio 1994-2004 lo Stato ha sborsato quasi 21 miliardi di euro per i danni da calamità naturale.
La prevenzione, dunque, riveste un ruolo fondamentale. Può essere affidata solo alle “autorizzazioni” e ai “controlli”? Evidentemente no.
Affidarsi solo alla vigilanza preventiva (autorizzazioni) e successiva (controlli) dello Stato richiederebbe un sistema burocratico elefantiaco, dai costi enormi e in ogni caso incapace – come tutti i sistemi centralizzati – di garantire certezza dei risultati.
Intendiamoci: controlli e autorizzazioni servono.
Le autorizzazioni devono essere snellite, ma non possono essere eliminate o sostituite integralmente da autocertificazioni e controlli a campione, come voleva una norma inizialmente inserita dal Governo (e poi precipitosamente ritirata) nel “piano casa”.
I controlli, poi, devono essere molto più capillari (in tutti i settori, non solo nell’edilizia) e accompagnati da sanzioni efficaci per i trasgressori.
La strada più efficace, però, è quella che passa per la responsabilizzazione dei cittadini. Una strada che può essere intrapresa con meccanismi come l’assicurazione delle case contro le calamità naturali e il fascicolo del fabbricato, da rendere obbligatorî per legge.
Queste soluzioni consentirebbero di salvare vite umane, diminuire l’esborso di denaro pubblico, aumentare la trasparenza delle transazioni economiche.
Assicurazione obbligatoria degli immobili contro le calamità naturali
L’intervento dello Stato, secondo il principio di sussidiarietà, dev’essere limitato alla misura strettamente necessaria a realizzare quei compiti che gli individui o le comunità inferiori non sono in grado di assolvere.
La casa è un bene primario. Ma non è un bene pubblico. Ciò significa che la disponibilità di questo bene non deve essere garantita direttamente dallo Stato, ma deve da questo essere promossa – come richiede anche la Costituzione – stimolando l’iniziativa e la responsabilità privata: con incentivi, mutui agevolati, edilizia popolare e… regole; come l’assicurazione obbligatoria contro incendi, esplosioni e calamità naturali.
In caso di calamità naturale, le compagnie assicuratrici – se fosse obbligatoria l’assicurazione – dovrebbero provvedere a rifondere i danni alle abitazioni private. Lo Stato si preoccuperebbe solo dei soccorsi e del ripristino delle infrastrutture, degli edifici pubblici, dei beni artistici.
Ma non è la stessa cosa, alla fine, pagare le tasse affinché sia lo Stato a rifondere i danni?
Assolutamente no. Perché il meccanismo delle tasse deresponsabilizza i cittadini, accresce l’incuria e – conseguentemente – i danni e i costi da sostenere.
Se si deve pagare un premio assicurativo, invece, l’importo sarà legato al rispetto di parametri di sicurezza dell’edificio. Chi vorrà pagare di meno dovrà stare attento a quello che acquista, pretendere garanzie dal venditore, provvedere ad una manutenzione reale dell’immobile.
I controlli degli ispettori delle assicurazioni, inoltre, sono ben più efficaci di quelli pubblici…
L’assicurazione obbligatoria è “un modo per arricchire le assicurazioni”?
No, se il meccanismo è lo stesso dell’assicurazione di responsabilità civile per la circolazione di autoveicoli: l’obbligo a contrarre ricade non solo sui cittadini, ma anche sulle assicurazioni, che devono tutelare anche gli immobili nelle aree a rischio.
Se la concorrenza tra compagnie è effettiva (e l’autorità pubblica deve vigilare al riguardo), i premî assicurativi scendono ai minimi necessarî a coprire i costi eventuali.
D’altronde, l’Italia è l’unico Paese avanzato dove questo tipo di assicurazione non è obbligatorio. L’obbligo è presente negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Portogallo, Austria, Olanda, Belgio, ecc.
Va anche detto che in Italia l’intervento pubblico nelle ricostruzioni è occasione per sperperî e clientele, per cui esistono resistenze “interessate” alla riduzione delle occasioni di questo intervento…
Il fascicolo del fabbricato
Il fascicolo del fabbricato è un documento tecnico, redatto da professionisti abilitati, che deve stabilire lo stato di agibilità e di sicurezza di un immobile, sotto il profilo della stabilità, dell’impiantistica, della manutenzione. A questo scopo deve contenere tutte le informazioni di tipo identificativo, progettuale, strutturale e impiantistico; l’indicazione di tutte le modifiche apportate nel corso degli anni all’edificio e alle singole unità immobiliari; una valutazione sintetica circa lo stato di degrado generale dell’edificio e gli eventuali rischi.
Questo documento è molto utile a verificare la capacità di un edificio di affrontare eventuali calamità naturali; ma anche a prevenire interventi pericolosi per la sicurezza ad opera dei proprietarî dell’edificio o di porzioni dello stesso (ristrutturazioni che non rispettano criterî di sicurezza, ecc.).
Su tale documento potrebbe basarsi, in modo obiettivo, il calcolo di un premio assicurativo, come anche del valore dell’immobile in caso di compravendita.
Si tratta quindi, come ricordavamo inizialmente, anche di uno strumento per aumentare la trasparenza delle transazioni economiche: chi acquista una casa avrebbe un importante elemento di valutazione della qualità dell’immobile, e non rischierebbe di ritrovarsi a dover sborsare decine di migliaia di euro per spese di consolidamento e ristrutturazione di un bene che gli è già costato cifre iperboliche.
L’obbligo del fascicolo del fabbricato era stato introdotto dal Comune di Roma nel 2000, e poi recepito dalla Regione Lazio. L’impugnazione di quei provvedimenti davanti al giudice amministrativo ha portato ad un lungo contenzioso giudiziario, conclusosi con la cancellazione dell’obbligo ad opera del TAR e del Consiglio di Stato, perché la regolamentazione risultava eccessivamente onerosa per i proprietarî che dovevano redigerlo.
Molte delle osservazioni del Consiglio di Stato erano sensate, ma non dovrebbero essere utilizzate per affossare uno strumento necessario. Dovrebbero piuttosto essere raccolte per predisporre una regolamentazione meno onerosa, ma ugualmente efficace, possibilmente sulla base di una legge valevole per l’intero territorio nazionale.