PRIMA PAGINA
faq
Mappa del sito
Temi caldi
Temi caldi
Notizie
Attualità
Politica
Economia
In Europa
Nel Mondo
Contrappunti
Intorno a noi
Città e Quartieri
La Regione
Religione
Notizie e commenti
Cattolici e politica
Documenti ecclesiali
Link utili
Cultura
Libri
Cinema
Musica
Fumetti e Cartoni
Teatro
Arte ed eventi
Storia
Scienze e natura
Rubriche
Focus TV
Sport
Mangiar bene
Salute
Amore e Psiche
Soldi
Diritti
Viaggi e motori
Tecnologia
Buonumore
Login Utente
Username

Password

Ricordami
Dimenticata la password?
Indicizzazione
Convenzioni


Diritti - Informazioni
La cartella esattoriale Stampa E-mail
Che cos’è, come difendersi
      Scritto da Ufficio relazioni esterne di Equitalia
16/07/08

guida_contribuente.jpgLa cartella di pagamento: cos’è

Cosa c’è scritto nella cartella di pagamento?

Nella cartella di pagamento si trova la descrizione di quanto si deve pagare e del perché; dove, come ed entro quale scadenza effettuare il versamento; i soggetti a cui rivolgersi per presentare un eventuale ricorso; come e a chi chiedere la rateazione delle cartelle. È molto importante leggere attentamente la cartella: dalla data di notifica, infatti, il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare senza costi aggiuntivi.

Superato il termine, all’importo dovuto saranno aggiunti gli interessi di mora (maturati giornalmente oltre la scadenza), i costi del servizio di riscossione (la remunerazione delle attività di riscossione svolte dall’Agente della riscossione) e, qualora si giunga ad azioni di recupero forzato, tutte le ulteriori spese che ne derivano (iscrizione e cancellazione dell’ipoteca, pignoramento, ecc).

Gli effetti di una cartella di pagamento

Cosa succede se non si paga entro i 60 giorni? È vero che si rischia la vendita all’asta della propria casa?

La vendita di una casa o di un altro bene immobile non è mai immediata. Per gli importi inferiori a 10mila euro, costituisce la misura estrema da mettere in atto ed è, sempre, preceduta da solleciti e altre procedure di riscossione. L’Agente della riscossione (Adr), potendo scegliere, nell’ambito della legge, le strategie di riscossione che reputa più opportune, ricorre ad azioni di recupero “aggressive” solo per importi che superino una certa entità, in modo da limitare l’impatto sui cittadini per debiti di importo estremamente ridotto.

Inoltre, le procedure di riscossione operano con gradualità, per cui si ricorre al pignoramento immobiliare solo se il debito non viene pagato, nonostante l’iscrizione di ipoteca.

Le procedure di riscossione

Ma se un cittadino non paga quanto indicato nella cartella, cosa deve aspettarsi dall’agente della riscossione?

Se la pretesa contenuta nella cartella di pagamento è esatta, è giusto che il cittadino paghi. È una questione di onestà, anche verso chi le tasse le paga spontaneamente. Nel caso in cui i termini, previsti dalla legge, scadano senza che l’Agente della riscossione abbia ricevuto dall’ente impositore un provvedimento di annullamento (sgravio) o di sospensione del debito, e anche nel caso di mancata concessione della rateazione del debito, Equitalia ha l’obbligo, per legge, di iniziare le procedure di riscossione sui beni, con l’aggravio delle ulteriori spese.

A seconda dei beni rilevati presso l’anagrafe tributaria, si può procedere con: fermo amministrativo di autoveicoli e motoveicoli, ipoteca, pignoramento immobiliare, pignoramento mobiliare, pignoramento dei crediti verso terzi. Le azioni di recupero sono attivate in funzione dell’entità del credito e della situazione patrimoniale e reddituale del debitore. Tutte le azioni sono precedute da un sollecito di pagamento.

Le modalità di pagamento

Come si può fare, allora, per saldare il debito notificato dall’agente della riscossione?

Esistono diverse modalità di pagamento. Si può scegliere di saldare il proprio debito presso lo sportello dell’Agente della riscossione più vicino oppure presso gli Uffici postali e bancari utilizzando il bollettino RAV allegato alla cartella di pagamento. Inoltre, presso gli sportelli postali è possibile pagare con il modello F35. Un’altra alternativa è servirsi degli sportelli bancomat delle banche abilitate, indicando il numero RAV riportato sui bollettini.

Il pagamento a rate

A chi bisogna rivolgersi per chiedere la rateazione delle cartelle di pagamento?

I contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e, quindi, sono nell’impossibilità di pagare in un’unica soluzione il debito iscritto a ruolo, devono rivolgersi (da marzo 2008) agli sportelli dell’Agente della riscossione per ottenere la rateazione del debito.

Va presentata domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione. La dilazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). L’importo minimo della rata, salvo eccezioni, è di 100 euro. Per la rateazione di somme superiori a 50 mila euro non è più necessario presentare garanzie (fideiussione bancaria, polizza fideiussoria, ecc.).

Per quanto riguarda, invece, i debiti dell’Inps il contribuente può ancora presentare domanda di rateazione delle cartelle di pagamento presso lo stesso Istituto.

Come difendersi da una cartella che si ritiene sbagliata

Come si deve fare, invece, nel caso in cui ci si renda conto che l’importo indicato nella cartella di pagamento in realtà non sarebbe da pagare, cioè che si è in presenza di una cartella che si ritiene sbagliata?

Se il cittadino ritiene che la somma richiesta non sia dovuta, per contestare il debito deve rivolgersi direttamente all’ente impositore che è indicato nella cartella di pagamento, e non all’Agente della riscossione.

L’autotutela

In che modo ci si può rivolgere all’ente impositore per contestare il debito contenuto nella cartella di pagamento?

Si può contestare il debito all’ente impositore presentando una richiesta di “Autotutela” (cioè una richiesta di annullamento), alla quale è opportuno allegare idonea documentazione. L’ufficio, dopo le verifiche del caso, può annullare l’atto e adottare un provvedimento di annullamento (sgravio) che toglie efficacia alla cartella di pagamento e interrompe le procedure di riscossione. In questo caso, l’ente impositore deve comunicare l’annullamento all’Agente della riscossione.

Il ricorso

Se l’ente impositore non riconosce l’errore, ci si può ancora difendere?

Sì. Esiste un’ulteriore via da seguire: presentare ricorso al giudice tributario o al giudice ordinario, seguendo le istruzioni contenute nella cartella di pagamento. Attenzione! Il ricorso contro una cartella non sospende l’attività dell’Agente della riscossione. Pertanto, sarà bene presentare al giudice, insieme al ricorso, anche la domanda di sospensione. L’ente impositore deve comunicare gli eventuali provvedimenti di annullamento e sospensione all’Agente della riscossione.

Informazioni

A chi ci si può rivolgere per ottenere ulteriori informazioni e chiarimenti?

Se le informazioni e i chiarimenti riguardano: la natura del debito da pagare, l’eventuale domanda di sospensione o l’annullamento del debito, bisogna rivolgersi all’ente impositore (l’Ufficio competente, indicato nella cartella di pagamento).

L’Agente della riscossione è, invece, a disposizione del cittadino per fornire informazioni sulle modalità di riscossione, sulla situazione dei pagamenti, sulle procedure di riscossione (cautelari o esecutive) avviate.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.equitaliaonline.it di Equitalia spa, dove sono pubblicate le indicazioni riguardanti le sedi locali di Equitalia, con gli indirizzi e i numeri di telefono degli sportelli. Sono, inoltre, consultabili i siti internet di ciascun Agente della riscossione locale.

 

GLOSSARIO

Agente della riscossione (Adr): è incaricato di riscuotere i tributi per conto dell’ente impositore.

Ente impositore: l’ente che ha chiesto all’Agente di riscossione di notificare la cartella di pagamento, al fine di ottenere dal contribuente, persona fisica o giuridica, il pagamento di una o più somme a esso dovute.

Equitalia: è la società pubblica di riscossione, i cui soci sono l’Agenzia delle Entrate (51%) e l’Inps (49%), che opera sul territorio con gli Agenti della riscossione.

Fermo amministrativo (detto anche ganasce fiscali): consiste in una misura cautelare attivata dall’Agente della riscossione attraverso la trascrizione del fermo del bene mobile registrato, per esempio, un’automobile nel Pubblico Registro Automobilistico, non consentendole di circolare. Se, dopo il fermo, il debito continua a non essere pagato, l’Agente della riscossione può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all’asta.

Iscrizione di ipoteca: si tratta di una procedura cautelare. L’ipoteca garantisce il creditore (in questo caso l’Agente della riscossione) attribuendogli il diritto di essere soddisfatto con preferenza nel caso di espropriazione. L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore (cittadino-contribuente) o di un terzo, e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. Se l’importo è inferiore a 10mila euro viene inviato preventivamente un invito al pagamento.

Lettera di preavviso: la lettera con la quale l’Agente della riscossione avverte che, qualora non si paghi il debito entro un certo termine, si procederà alle procedure di riscossione (comprese quelle cautelari come il fermo).

Notifica della cartella di pagamento: atto con cui l’Agente della riscossione consegna al contribuente la cartella di pagamento. La cartella è notificata dal personale dell’Agente della riscossione o da altri soggetti abilitati dallo stesso Agente. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Pignoramento immobiliare: successivamente all’ipoteca, nel caso in cui il contribuente continui a non pagare il debito, l’Agente della riscossione dovrà procedere al pignoramento immobiliare, ossia l’atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all’asta dell’immobile. Il pignoramento immobiliare è effettuato nel caso di debiti superiori a 8mila euro.

Pignoramento mobiliare: l’Agente della riscossione può pignorare beni mobili di proprietà, disponibili presso l’abitazione o nei locali dove il debitore svolge l’attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all’asta.

Pignoramento presso terzi di crediti: l’Agente della riscossione può richiedere al terzo di pagare le somme di cui il contribuente è debitore entro i limiti dell’importo dovuto. Nel caso dello stipendio, il pignoramento non può superare un quinto dello stipendio.

Provvedimento di annullamento del debito (sgravio): provvedimento con il quale l’ente impositore annulla, su istanza fondata del contribuente, l’iscrizione a ruolo del debito indicato nella cartella di pagamento. Il provvedimento di annullamento comporta l’inefficacia della cartella. L’ente impositore comunica il provvedimento a Equitalia che interrompe le procedure di riscossione.

Provvedimento di sospensione del debito: provvedimento con il quale l’ente impositore sospende l’iscrizione a ruolo del debito, su istanza del contribuente che presenta la domanda di sospensione, contestualmente alla presentazione del ricorso. Il provvedimento di sospensione sospende le procedure di riscossione fino a che il giudice non si pronuncia sul ricorso.

Riscossione: consiste nel pagamento del tributo. Il pagamento può avvenire mediante versamento spontaneo del contribuente o a seguito di iscrizione a ruolo da parte dell’ente impositore, nel caso in cui il contribuente sia inadempiente.

Ruolo: documento compilato dall’ente impositore che contiene le imposte, le sanzioni e gli interessi da versare nonché i motivi per i quali tali importi sono richiesti.


Tratto dalla “Guida pratica per il cittadino contribuente”

 



Giudizio Utente: / 28

ScarsoOttimo 




Ricerca Avanzata
Aggiungi questo sito ai tuoi preferitiPreferiti
Imposta questa pagina come la tua home pageHomepage
Agorà
Lettere e Forum
Segnalazioni
Associazionismo
Comunicati
Formazione
Dagli Atenei
Orientamento
Lavoro
Concorsi
Orientamento
Impresa oggi
Link utili
Informazione
Associazionismo
Tempo libero
Utilità varie
Link consigliati
Zenit.org
La nuova Bussola
   Quotidiana
Storia libera
Scienza e fede
Il Timone
Google
Bing
YouTube
meteo
mappe e itinerari
Google Maps e
  Street View
TuttoCittà Street
  View



Questo sito utilizza Mambo, un software libero rilasciato su licenza Gnu/Gpl.
© Miro International Pty Ltd 2000 - 2005