Il permesso internazionale di guida
La patente italiana è sufficiente per guidare in tutti i Paesi dell'Unione Europea, negli altri Paesi europei (ad esclusione della Federazione Russa) e in diversi Paesi extra-europei. Le informazioni di dettaglio relative ai singoli Paesi possono essere consultate sul sito www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/, selezionando il Paese di interesse e scegliendo la voce "Viabilità".
Per la maggior parte dei Paesi extra-europei è invece richiesto un permesso internazionale di guida che non può essere utilizzato autonomamente, ma deve essere sempre accompagnato dalla patente nazionale in corso di validità.
Le convenzioni internazionali in materia prevedono due distinti modelli di patente internazionale: il modello "Ginevra 1949" e il modello "Vienna 1968". Il permesso internazionale di guida attualmente ottenibile in Italia è conforme al modello "Vienna 1968" ed ha una validità di 3 anni, sempre nei limiti della validità della patente nazionale.
Si segnala che alcuni Paesi riconoscono validità unicamente alle patenti internazionali conformi al modello "Ginevra 1949": anche per questo aspetto è opportuno consultare il sito www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/.
La richiesta di permesso internazionale di guida va presentata agli Uffici della Motorizzazione civile, compilando l'apposito modello in distribuzione presso gli Uffici stessi.
Le modalità per presentare la domanda sono descritte sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La delega a condurre
E' consigliabile, quando si va all'estero guidando un veicolo di cui non si è proprietari. La delega a condurre all'estero è rilasciata dal proprietario e autenticata dal notaio.
Assicurazione: la carta verde
La carta verde è il certificato di assicurazione internazionale che permette ad un veicolo di entrare e di circolare in un paese estero essendo in regola con l’obbligo dell’assicurazione RCA (Responsabilità Civile Auto). I residenti in Italia possono richiederla al proprio assicuratore RCA. Non è necessaria nei paesi dell'Unione Europea e in molti altri. Per sapere in quali paesi è richiesta la carta verde, si può consultare il sito www.ucimi.it
(da www.aci.it)
Incidenti all'estero (o con stranieri): come comportarsi
Se si causa un incidente in uno degli stati aderenti alla convenzione sulla carta verde, non sussistono problemi: la propria assicurazione provvederà a risarcire il sinistro secondo la legislazione del paese in cui ci si trova.
Se, al contrario, si rimane vittima di un incidente all'estero causato da un cittadino straniero, sempre in una delle nazioni aderenti al sistema della Carta Verde, ci si può rivolgere, nel proprio paese, al mandatario della compagnia assicuratrice del danneggiante. Il danneggiato può in alternativa scegliere di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro e alla sua compagnia.
Se l'incidente, invece, si verifica in Italia con un cittadino straniero, ci si deve rivolgere all'Uci (Ufficio centrale italiano), che non gestisce direttamente la pratica, ma fornisce i dati della compagnia incaricata da quella straniera della gestione dei sinistri. Nel caso in cui la compagnia straniera non ne abbia incaricata una italiana, sarà L'Uci a seguire l'istruttoria e a provvedere al risarcimento.
(da www.6sicuro.it)